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RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE: sintesi dei contenuti e principali novità

Potenziamento degli ADR, nuove misure per l'efficienza e la riduzione dei tempi del giudizio, rito unico in materia di famiglia, persone e minori

Dal potenziamento degli ADR al riordino delle disposizioni per garantire l’efficienza del processo civile, dimezzando i tempi del giudizio, fino alla previsione di un rito unico in materia di famiglia, persone e minori: le principali novità del maxiemendamento di riforma della giustizia civile.

Processo italiano più efficiente

A breve la Commissione Giustizia del Senato procederà all’esame del maxi emendamento al DDL AS 1662, contenente la delega al Governo per l’efficienza del processo civile e la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

L’obiettivo, dichiara il Ministro della Giustizia Marta Cartabia, è quello di ridurre i tempi dei giudizi civili di almeno il 40%, rendendo il processo italiano efficiente e competitivo anche in ottica europea.

E’ infatti sulla giustizia che l’Italia gioca la partita decisiva per ottenere i fondi del Recovery plan: non solo i 2,7 miliardi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) destinati al comparto giustizia, ma anche i 191 miliardi riservati alla rinascita economica e sociale.

Potenziamento della mediazione

Tra gli interventi proposti spicca il potenziamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution) da esperire anche con modalità telematiche.

Quanto alla mediazione civile e commerciale, che nel corso del 2020 ha registrato ottimi risultati, l’emendamento la incentiva sotto diversi profili.

Viene incrementato e semplificato il regime degli incentivi fiscali, già previsti agli artt. 17 e 20 del D.lgs. 28/2010, intervenendo, tra l’altro, sulla misura dell’esenzione dall’imposta di registro, sul regime delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti ai vari organismi e sulla procedura di riconoscimento del credito d’imposta, che viene semplificata, estendendo il credito anche al compenso dell’avvocato e al contributo unificato sostenuto dalle parti.

Vengono inoltre ampliate le ipotesi di ricorso alla mediazione obbligatoria, comprendendo i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, d’opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura.

E’ infine prevista la possibilità per le parti di stabilire che la consulenza tecnica disposta in mediazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente utilizzata dal giudice.

Negoziazione assistita

Viene potenziata anche la negoziazione assistita, esperibile anche nelle controversie di lavoro, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

E’ inoltre espressamente previsto che gli accordi eventualmente raggiunti in negoziazione godano del regime di stabilità protetta contro rinunce e transazioni di cui all’art. 2213 c.c..

Quanto alla negoziazione assistita in materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni, si prevede che l’accordo raggiunto in tal sede sia titolo idoneo per la trascrizione di eventuali trasferimenti immobiliari, ai sensi dell’art. 2657 c.c..

Arbitrato

La revisione della disciplina degli ADR interessa anche l’arbitrato, prevedendo particolari accorgimenti al fine di garantire l’imparzialità dell’arbitro e l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari previa espressa volontà delle parti in tal senso, da manifestare nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto successivo e salva diversa previsione legislativa.

Nell’ottica di complessivo riordino della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, è prevista anche l’inclusione delle norme in tema di arbitrato societario all’interno del codice di procedura civile.

Processo civile

L’obiettivo di efficienza e semplificazione del processo civile è perseguito concentrando nella prima udienza il clou delle attività processuali.

Si prevede infatti che l’atto di citazione debba già contenere l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione, sui quali il convenuto è chiamato a prendere posizione fin dalla comparsa di costituzione e risposta.

E’ inoltre prevista l’estensione del principio di non contestazione per il convenuto che rimane volontariamente contumace, se il giudizio verte su diritti disponibili.

Giudizio d’appello e Cassazione

Quanto al giudizio d’appello, l’emendamento governativo prevede il potenziamento del filtro di ammissibilità e la semplificazione della fase istruttoria del procedimento, delegando ad un consigliere la trattazione della causa e l’eventuale assunzione di nuove prove.

Anche il giudizio di legittimità è improntato alla semplificazione, valorizzando i principi di sinteticità e autosufficienza degli atti, uniformando le modalità di svolgimento del giudizio e prediligendo la definizione all’esito di una pronuncia in camera di consiglio.

Una delle novità più significative riguarda poi la possibilità, per il giudice di merito, di proporre il c.d. “rinvio pregiudiziale”, ossia di sottoporre direttamente alla Corte la risoluzione di una questione di mero diritto, sulla quale il giudice abbia già sollevato il contraddittorio delle parti, purchè sia questione del tutto nuova, di particolare importanza, suscettibile di presentarsi in numerosi giudizi e fonte di gravi difficoltà interpretative.

Controversie di lavoro

Sul fronte delle controversie di lavoro la riforma segna il definitivo superamento del c.d. “rito Fornero”, prevedendo un procedimento unico di impugnazione dei licenziamenti.

Viene dunque abolita la “fase sommaria” introdotta dalla riforma del 2012 e la diversità di rito a seconda della data di assunzione, garantendo in ogni caso carattere prioritario alla trattazione delle cause di licenziamento.

Processo esecutivo

Gli obiettivi di efficienza e speditezza del giudizio si estendono anche al processo esecutivo.

Il decreto dispone infatti l’abrogazione delle disposizioni che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione degli atti in forma esecutiva, prevedendo che dei titoli per l’esecuzione forzata sia sufficiente attestare la conformità all’originale.

Sono valorizzate anche le misure di coercizione indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c. (c.d. astreintes), consentendo al giudice dell’esecuzione di poterle disporre quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna o la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Con specifico riferimento all’esecuzione immobiliare è prevista la riduzione dei termini per il deposito della documentazione ipocatastale e il potenziamento delle operazioni di delega - estese anche a fasi, come quella distributiva, finora riservate al giudice dell’esecuzione - seppur con un contrappeso rappresentato da un rigido meccanismo di vigilanza del G.E. sul rispetto delle nuove scadenze temporali da parte del delegato.

E’ previsto il potere del giudice di sostituire il custode giudiziario al debitore nella custodia dell’immobile pignorato, entro 15 giorni dal deposito della documentazione ipocatastale, e l’obbligo di liberazione dell’immobile - se abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare o occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura - da attuare al più tardi al momento di pronuncia dell’ordinanza di vendita o di delega al compimento delle relative operazioni.

Uno delle novità più interessanti sul tema è infine la possibilità per il debitore di vendere direttamente l’immobile pignorato, ad un prezzo non inferiore a quello base indicato nella perizia di stima (c.d. vendita privata): un meccanismo che indubbiamente può prestarsi a favorire una definizione fruttuosa e più rapida del procedimento.

Implementazione del processo civile telematico

Sempre nell’ottica di rendere il processo più snello, efficiente, rapido e funzionale, l’emendamento propende per l’abbandono di una rigida impostazione formale, vietando la previsione di sanzioni sulla validità degli atti per mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma; ciò a condizione che l’atto sia comunque idoneo al raggiungimento dello scopo e rispetti i principi di chiarezza e sinteticità.

E’ prevista inoltre l’introduzione di misure di riordino e implementazione delle disposizioni sul processo civile telematico e la possibilità per il giudice di disporre, tra l’altro, che le udienze civili si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, a condizione che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che queste ultime, se costituite, non si oppongano.

Procedimenti in materia di persone, minori e famiglia

Altra grande novità della riforma è la previsione di un rito unico, applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, di competenza del tribunale ordinario in composizione collegiale (con facoltà di delega al giudice relatore per la trattazione), del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con conseguente abrogazione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni vigenti.

Lo scopo, dichiarato, è eliminare la frammentarietà di riti e soluzioni che attualmente caratterizza la materia, privilegiando la parità di trattamento e la creazione di orientamenti giurisprudenziali uniformi (Avv. Irene Marconi)

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