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RIFIUTI ORGANICI - COMPOSTAGGIO IN LOCO - I chiarimenti interpretativi del Ministero dell'Ambiente

Con la nota prot. 4223 del 7 marzo 2019 il Ministero dell’Ambiente ha fornito, in risposta a diversi quesiti avanzati dalla Regione Lombardia, i propri chiarimenti interpretativi sull’applicabilità delle diverse forme di compostaggio in loco dei rifiuti organici. Precisamente, le richieste riguardavano le diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità), così come introdotte nella disciplina di settore dal collegato ambientale (articoli 37 e 38 della L. 221/2015) e con il decreto ministeriale attuativo dello stesso (DM 29 dicembre 2016, n. 266).

Il Ministero affronta, in primo luogo, la questione della qualifica delle attività di compostaggio di prossimità come attività di prevenzione oppure di gestione dei rifiuti, segnalando che “le attività di compostaggio sul luogo di produzione, benché possano contribuire alla riduzione della produzione del rifiuto, non costituiscono attività di prevenzione bensì di gestione dei rifiuti“, potendo quindi essere conteggiate ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani, precisando che “il rifiuto organico, ancorché non conferito al sistema di gestione, è comunque prodotto“.

AUTOCOMPOSTAGGIO - Successivamente, esamina le differenti tipologie di compostaggio di prossimità, distinguendo tra autocompostaggio ed altre forme di compostaggio di prossimità, quali il compostaggio di comunità e quello locale. “Il requisito sostanziale che differenzia l’autocompostaggio dalle altre forme di compostaggio di prossimità – afferma il Ministero – riguarda il numero di utenze che effettuano l’attività di compostaggio. Qualora si tratti di un’utenza singola (domestica o anche non domestica) l’attività si configura come autocompostaggio ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera e) del d. lgs. 152/06. Tale attività non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto. Non è previsto un limite di quantità per i rifiuti trattati tramite autocompostaggio, tuttavia le quantità trattate devono essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l’attività“.

COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' - Invece, è da considerare compostaggio di comunità solo l’attività nella quale il soggetto produttore del rifiuto coincide con il conferitore all’apparecchiatura di compostaggio e con l’utilizzatore del compost prodotto.

COMPOSTAGGIO LOCALE - Relativamente, poi, al compostaggio locale (specifica procedura autorizzativa semplificata), il produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l’utilizzatore del compost. Tale tipologia di attività non necessità di ulteriori specifiche o atti normativi ed è destinata al trattamento dei rifiuti nell’ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti, oppure di comuni limitrofi. A differenza del compostaggio di comunità, nel compostaggio locale sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuto. Inoltre, specifica il Ministero, esso può anche essere conferito ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all’apparecchiatura esclusivamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto. Infine, diversamente dalle precedenti, il compost prodotto dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (D.L.vo 75/2010) per gli ammendanti compostati, e nell’ipotesi di raccolta e gestione dei rifiuti da parte di un soggetto terzo rispetto all’utente che ha prodotto il rifiuto, questi dovrà conformarsi alla normativa relativa alla gestione dei rifiuti ed, in particolare, isrciversi all’albo dei gestori dei rifiuti.

In allegato alla nota il Ministero riporta uno schema decisionale esemplificativo utile a guidare la scelta tra le diverse tipologie di attività di compostaggio di prossimità.

Ulteriori considerazioni riguardano, da ultimo, i prodotti assorbenti per la persona biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432, nell’ambito delle tipologie di rifiuti trattabili nelle attività di compostaggio di prossimità.


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