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COMPOSTAGGIO LOCALE: (articolo 214, comma 7-bis del d. lgs. 152/06) (compostaggio di prossimità)

Con riferimento alla tipologia di compostaggio di cui all’articolo 214, comma 7-bis del d. lgs. 152/06 (così come introdotto dall’articolo 37 del Collegato Ambientale) che per maggiore chiarezza chiameremo compostaggio locale, si rappresenta che il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l’utilizzatore del compost, venendo in questo caso a mancare il presupposto per la qualifica dell’attività come compostaggio di comunità.

Tale tipologia di attività, disciplinata dal predetto articolo 214, comma 7-bis e recante una specifica procedura autorizzativa semplificata, non necessità di ulteriori specifiche o atti normativi ed è destinata al trattamento dei rifiuti nell’ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti oppure di comuni limitrofi. A differenza del compostaggio di comunità, nel compostaggio locale sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuto.

Inoltre lo stesso può anche essere conferito dal produttore ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all’apparecchiatura esclusivamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto. A differenza di quanto avviene nell’attività di autocompostaggio o di compostaggio di comunità, il compost prodotto dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (d. lgs. 75/2010) per gli ammendanti compostati.

Sempre con riferimento al compostaggio locale si ritiene che tale attività non debba necessariamente essere effettuata dal Comune, ma possa anche essere intrapresa da altri soggetti. Tuttavia, nel caso di raccolta e gestione dei rifiuti da parte di un soggetto terzo rispetto all’utente che ha prodotto il rifiuto, il soggetto in questione è comunque tenuto al rispetto della normativa relativa alla gestione dei rifiuti ed, in particolare, l’iscrizione all’albo dei gestori dei rifiuti, diminuendo, nella pratica, i benefici di semplificazione associati a tale procedura.

Art. 7-bis del d. lgs. 152/06. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del  paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


GuardiaCivica - COMPOSTAGGIO LOCALE: (articolo 214, comma 7-bis del d. lgs. 152/06) (compostaggio di prossimità)

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