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Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nell’ambito delle “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, all’art. 4, intitolato “Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa”, dispone la proroga del termine di sospensione delle procedure esecutive previste dall’art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile n. 27.

La proroga è disposta intervenendo direttamente sul testo originario di legge, sostituendo alle parole “per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” le parole “fino al 31 dicembre 2020”.

In sostanza, poiché la legge di conversione del d.l. n. 18 del 2020 è stata pubblicata in data 29 aprile 2020, la proroga della sospensione disposta con il più recente intervento legislativo ha la durata di 63 giorni (dal 29 ottobre al 31 dicembre 2020).

Poiché il legislatore d’emergenza ha ulteriormente prorogato gli effetti previsti dall’art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, resta ferma tutta l’elaborazione giurisprudenziale e le prassi applicative formatesi in questi mesi.

L’art. 4 del d.l. n. 137 del 2020 prosegue aggiungendo che “è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

La disposizione è di problematica interpretazione, in quanto sembrerebbe sancire l’inefficacia dei pignoramenti eseguiti in una ristretta finestra temporale, ossia dal 25 ottobre 2020 ad una data imprecisata, ma che non potrà essere oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto-legge in commento. Da un lato, desta perplessità il criterio di definizione da questa finestra temporale e, dall’altro, la ratio di un simile intervento, che sostanzialmente consentirebbe al debitore di sottrarre definitivamente il bene alle ragioni dei creditori, senza che una simile misura abbia nulla a che vedere con l’emergenza sanitaria e con la connessa necessità di tutelare il diritto all’abitazione e di apprestare le moratorie opportune a fronteggiare la crisi economica in corso. Infatti, se si intendesse la norma come rivolta a comminare l’inefficacia della trascrizione del pignoramento eseguito in quell’arco temporale, l’unico effetto pratico che ne deriverebbe sarebbe quello di consentire al debitore di vendere l’immobile senza che il creditore abbia diritto di sequela nei confronti del terzo acquirente. Peraltro, la misura – quale ne sia la ratio – sarebbe di scarso impatto, in quanto la “prima casa” è ordinariamente gravata da ipoteca fondiaria, sicché il creditore avrebbe altro titolo per “inseguire” il bene alienato a terzi.

Ricordiamo, infine, che, nonostante il titolo dell’articolo parli di “prima casa”, la disposizione ha ad oggetto la “abitazione principale del debitore” e le due nozioni non necessariamente coincidono

GuardiaCivica - Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa

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